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Superbonus 110%: com'era e come funzionava
di Sara Lero, amministratrice di condominio · · aggiornato il
Il Superbonus è l'agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) che, nel periodo originario dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ha elevato al 110% la detrazione per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e di messa in sicurezza antisismica (Sismabonus) su condomìni e abitazioni. Le percentuali di detrazione descritte in questo articolo sono quelle del periodo di pubblicazione: la misura è stata poi più volte modificata e ridotta fino alla scadenza.
Contenuto d’archivio: non è la guida a un’agevolazione in vigore. Questo articolo è del dicembre 2019, rivisto nell’ottobre 2022, e descrive il Superbonus come era allora: detrazione al 110% sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La misura è stata poi modificata e ridotta più volte, fino alla chiusura. Resta online perché serve a chi deve ricostruire un cantiere di quegli anni: per un lavoro da deliberare oggi parti invece dai lavori straordinari in condominio.
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020) che elevò al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungevano alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).
Tra le novità introdotte dal decreto Rilancio, era prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
In data 8 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, la circolare n. 24/E, con la quale sono stati forniti importanti chiarimenti circa l’ambito applicativo del Superbonus, e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, protocollo n. 283847/2020, con il quale è stata approvata la Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione.
Sismabonus e Ecobonus: cosa erano e come sono cambiati?
Ecobonus e Sismabonus fanno parte della Legge 90/2013 e sono stati ampliati con il Decreto Rilancio per i quali è stata aumentata al 110% l’aliquota di detrazione in riferimento alle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Si potevano richiedere queste detrazioni per gli interventi di riqualificazione sismica e energetica sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Le principali differenze rispetto alla normativa precedente erano:
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Aumento del bonus per le agevolazioni fiscali al 110%
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Possibilità di usufruire di questa agevolazione tramite sconto in Fattura oppure attraverso la Cessione del Credito d’Imposta, ovvero la possibilità concessa ai contribuenti dallo Stato, di rinunciare all’opzione di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi a favore della cessione del credito di imposta, di eguale ammontare, ad altri soggetti come ad esempio gli intermediari finanziari o gli istituti di credito.
Chi poteva usufruire del Superbonus 110%?
Il Decreto Rilancio individuava chiaramente i soggetti destinatari che potevano beneficiare del Superbonus 110% derivante dagli interventi eseguiti da:
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Condomìni
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Persone fisiche, «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e profesioni»
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Cooperative di abitazione a proprietà condivisa
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Onlus, associazioni di volontariato e organizzazioni di promozione sociale
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Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” (per questi soggetti l’agevolazione era prevista anche per spese sostenute fino al 30 giugno 2022)
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Associazioni e Società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Anche i soggetti Ires rientravano tra i beneficiari ma solo nell’ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Erano esclusi dal Superbonus 110% gli immobili residenziali che appartengono alle seguenti Categorie Catastali:
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A1 (abitazione signorile)
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A8 (villa)
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A9 (castello)
Quali erano nel dettaglio gli interventi per usufruire del Superbonus 110%?
Ecobonus 110%
Interventi effettuati in ambito di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici:
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Parti comuni di edificio
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Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche “al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni”
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Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Si precisa che venivano agevolate al massimo due unità immobiliari.
Le agevolazioni venivano riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi “trainanti”, ovvero:
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Isolamento termico di superfici opache, verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale già esistenti, con impianti centralizzati per riscaldamento e/o raffrescamento e/o per la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento e/o raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici.
Interventi ammessi Ecobonus
I proprietari degli immobili inoltre, se effettuavano la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e gli interventi di isolamento termico, potevano accedere al Superbonus 110% per:
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Caldaie a condensazione
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Scaldacqua a pompa di calore
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Serramenti
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Domotica
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Solare termico
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Frangisole
Se veniva effettuato almeno uno degli interventi su elencati, il proprietario dell’immobile poteva usufruire della detrazione al 110% per:
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Impianti fotovoltaici fino ad una spesa massima di € 48.000 (ovvero € 2.400 €/kW; 1.600 €/kW)
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Sistemi di accumulo correlati agli impianti fotovoltaici (1.000 €/kWh)
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Colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici
L’Ecobonus si otteneva in 3 modi
Primo: Il beneficiario pagava direttamente il fornitore e conservava per se la detrazione fiscale al 110% in base alle spese sostenute, da fruire nei successivi 5 anni.
Secondo: Il beneficiario pagava direttamente il fornitore ma la sua detrazione fiscale per le spese sostenute veniva ceduta a terzi (banche o intermediari finanziari) sotto forma di credito d’imposta.
Terzo:
Il beneficiario pagava direttamente il fornitore ma riceveva uno sconto in fattura a fronte del quale rinunciava a usufruire della detrazione fiscale.
A sua volta il fornitore riceveva un compenso sotto forma di credito d’imposta pari al 110% del valore della fattura.
Per ottenere l’Ecobonus era inoltre necessario fornire:
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Il visto di conformità dei dati, rilasciato da intermediari abilitati alla trasmissione telematica della documentazione come i CAF, i Dottori Commercialisti, i Ragionieri e i Consulenti del lavoro.
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L’asseveranza tecnica riferita agli interventi di efficientamento energetico atti a certificare il rispetto di tutti i requisiti tecnici obbligatori per usufruire delle agevolazioni fiscali, nonchè la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.
Sismabonus 110%
Interventi per la messa in sicurezza antisismica di abitazioni e edifici produttivi in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la zona 4), in particolare:
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Parti comuni di edificio
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Singole unità immobiliari
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Edifici produttivi
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Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Si precisa non era previsto un limite quantitativo per gli immobili oggetto degli interventi.
In caso di cessione del credito d’imposta ad una Impresa Assicurativa congiuntamente alla stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione IRPEF del premio assicurativo pagato veniva aumentata dal 19% al 90%.
Questa detrazione spettava anche in caso di installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, se veniva effettuata contestualmente a uno degli interventi da Sismabonus, secondo i limiti di spesa previsti allora per i medesimi interventi.
Interventi ammessi Sismabonus
Le agevolazioni venivano riconosciute per le spese documentate per tutti gli interventi già ammessi alla detrazione, nei limiti di spesa già previsti, per edifici in zone a rischio sismico 1, 2 e 3:
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Interventi antisismici in genere
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Riduzione del rischio sismico di una o due classi
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Riduzione del rischio sismico per parti comuni di condomìni e simili di una o due classi
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Fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro massimo 18 mesi
Il Sismabonus si otteneva in 3 modi
Primo: Il beneficiario pagava direttamente il fornitore e conservava per se la detrazione fiscale al 110% in base alle spese sostenute, da fruire nei successivi 5 anni.
Secondo: Il beneficiario pagava direttamente il fornitore ma la sua detrazione fiscale per le spese sostenute veniva ceduta a terzi (banche o intermediari finanziari) sotto forma di credito d’imposta.
Terzo:
Il beneficiario pagava direttamente il fornitore ma riceveva uno sconto in fattura a fronte del quale rinunciava a usufruire della detrazione fiscale.
A sua volta il fornitore riceveva un compenso sotto forma di credito d’imposta pari al 110% del valore della fattura.
Per ottenere il Sismabonus era inoltre necessario fornire:
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Il visto di conformità dei dati, rilasciato da intermediari abilitati alla trasmissione telematica della documentazione come i CAF, i Dottori Commercialisti, i Ragionieri e i Consulenti del lavoro.
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L’asseveranza tecnica riferita agli interventi di riduzione del rischio sismico atti a certificare il rispetto di tutti i requisiti tecnici obbligatori per usufruire delle agevolazioni fiscali, nonchè la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.
Se stai ricostruendo un cantiere di quegli anni
Capita di ereditare un condominio con un Superbonus alle spalle e una contabilità che non torna: crediti ceduti, stati di avanzamento, quote a carico dei condòmini che nessuno ha più riconciliato. La ricostruzione contabile è uno dei lavori che faccio, e si quota a parte dall’amministrazione ordinaria.
Se invece il tuo condominio deve decidere un intervento adesso, il punto di partenza è un altro: lavori straordinari in condominio.